Per i club coinvolti retrocessione!

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Caso scommesso oramai gira da parecchi giorni ma arriva il verdetto sui club coinvolti. Il mondo del calcio italiano sta facendo i conti negli ultimi giorni con un altro enorme polverone che pare ingigantirsi col passare delle ore.

Il caso scommesse è ormai definitivamente esploso a seguito delle ulteriori rivelazioni di Fabrizio Corona. Una vicenda delicata e che sta procedendo secondo l’iter del caso, tenendo col fiato sospeso tutti: dai calciatori alle società passando per presidenti ed ovviamente tifosi.

I nomi dei vari Fagioli, Tonali, Zaniolo (al netto del quarto profilo nominato da Corona che è Zalewski, il quale però non risulta indagato) hanno scaldato l’ambiente nell’ambito di una bufera ancora tutta da articolare.

Le news si susseguono ed appare inevitabile fare anche un quadro della situazione relativamente a quelli che potrebbero essere eventuali rischi per ogni parte presa in causa.

Secondo l’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai calciatori cui viene accertata colpevolezza vengono inflitti una “squalifica non inferiore a tre anni” ed una “ammenda non inferiore ad euro 25.000″.

Va inoltre sottolineato come se verrà confermato che gli attuali, o futuri indagati eventuali tra i calciatori, abbiano scommesso sul calcio le società non verrebbero ritenute responsabili.

Squalifica non inferiore a sei mesi ed ammenda da almeno 15mila euro invece per eventuali compagni consapevoli che non abbiano denunciato il fatto.

Un discorso più ampio in caso di responsabilità dei presidenti, alla luce delle parole di Corona dei giorni scorsi su eventuali coinvolgimenti presidenziali.

Il quarto comma dell’articolo 24 evidenzia: “Se viene accertata la responsabilità diretta della società […] il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto”.

Sanzioni pesanti che spaziano da penalizzazione a retrocessione fino ad esclusioni dal campionato, e revoche dello scudetto, come evidenziato nell’articolo 8.

Per applicare punizioni di questo calibro serve però la ‘responsabilità diretta’ e come evidenziato nell’articolo 6 (comma 1), “la società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali”.