Episodio degli insulti a Maignan: Il Giudice Sportivo prende una decisione sul caso.

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Sentenza del Giudice Sportivo sugli insulti a Maignan in Udinese-Milan: Ecco le conseguenze dell’episodio di sabato scorso. Un episodio che ha fatto scalpore quello degli insulti razzisti a Mike Maignan durante Udinese-Milan.

Il gesto di alcuni tifosi friulani ha fatto il giro del mondo, anche per la reazione del portiere rossonero, deciso ad abbandonare il campo per i brutti epiteti ricevuti.

Poco fa è arrivato il responso del Giudice Sportivo, che ha raccolto e studiato referti e testimonianze relative all’episodio. In molti attendevano questo giudizio, in particolare l’Udinese che ha subito indirettamente il pessimo atteggiamento di alcuni ultras della curva Nord.

Il giudice ha scelto di squalificare il campo dell’Udinese per una giornata, in cui i friulani giocheranno a porte chiuse. Questo il comunicato:

“Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l’adozione delle misure previste dall’apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato, rende recessivo l’elemento della dimensione, dall’altro, conferma e affatto smentisce l’ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto 474dall’art.

28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte);

Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e finanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. e CGS);

Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della Società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l’individuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall’art. 28, comma 4, CGS, ovvero l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse”.